Valide anche in Italia le norme Ue che fissano le sanzioni minime per i datori di lavoro che utilizzano cittadini extracomunitari irregolari: in caso di grave sfruttamento, prevista anche la concessione del permesso di soggiorno di 1 anno per l’immigrato che denunci lo sfruttamento. Tra le pieghe del Consiglio dei ministri di questa mattina il governo ha approvato definitivamente il decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva Ue 2009/52/Ce, il cui termine per il recepimento era peraltro scaduto a luglio 2011. In arrivo anche una procedura di “ravvedimento operoso” per l’emersione del lavoro nero, con sanzione di 1.000 euro a carico del datore per ciascun lavoratore fatto “emergere”.

Aggravanti in caso di sfruttamento

Il provvedimento, che nelle scorse settimane ha ricevuto i pareri delle commissioni parlamentari competenti, prevede in particolare alcune modifiche al Testo Unico sull’immigrazione (il Dlgs n. 286/1998, il cui articolo 22 già prevede come illecito penale l’impiego di lavoratori irregolari, sia senza permesso di soggiorno che con soggiorno scaduto), sanzionando il divieto di assunzione illegale (previsto dall’articolo 3 della Direttiva Ue) con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Il decreto introduce specifiche aggravanti dell’illecito in questione, caratterizzate da un particolare disvalore del reclutamento di manodopera clandestina, in relazione soprattutto allo sfruttamento.

Ravvedimento operoso

Il testo approvato prevede poi una ampia “Disposizione transitoria” – sollecitata al momento della prima approvazione dello schema di Dlgs dal ministro della Cooperazione Andrea Riccardi ma richiesta anche dalle commissioni parlamentari in sede di parere – incentrata sula possibilità di un “ravvedimento operoso” per quanti, al momento dell’entrata in vigore del decreto, abbiano irregolarmente alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario.

Contributo forfetario da 1.000 euro

In pratica, questi datori di lavoro (ma esclusi quanti risultino condannati nei cinque anni precedenti per reati come lo sfruttamento del lavoro o il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) dovranno presentare una “Dichiarazione di emersione” allo Sportello unico per l’immigrazione nella “finestra temporale” – secondo la bozza in entrata in Cdm, tra il 1° e il 30 settembre 2012 – contestualmente al pagamento di un contributo forfetario che non dovrebbe superare i 1.000 euro per ciascun lavoratore e previa regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi di lavoro “in nero”.

Verifiche dello Sportello unico

A seguire, lo Sportello unico per l’immigrazione verifica l’ammissibilità della dichiarazione presentata dal datore, quindi convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e la presentazione della richiesta di soggiorno per lavoro subordinato. Nelle 24 ore successive il datore è poi obbligato a trasmettere la comunicazione obbligatoria dell’avvenuta assunzione ai Centri per l’impiego o, nel caso di lavoro domestico, all’Inps. Rimangono comunque esclusi dalla procedure di emersione i lavoratori extracomunitari oggetto di provvedimento di espulsione, siano segnalati per impedirne il reingresso in Italia (tranne quando la segnalazione sia associata ad un divieto di reingresso per «mero soggiorno illegale»), o risultino condannati per un reato per il quale sia previsto l’arresto in flagranza.

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